Statuto

L'articolato che segue è stato approvato in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 6 gennaio 2017.

COSTITUZIONE, PRINCIPI GENERALI, FINALITA’ ASSOCIATIVA, COLLABORAZIONE CON L’ENCI

ART. 1 

E’ costituita l’Associazione specializzata denominata CLUB DEL LEVRIERO e a sigla C.d.L. La sede legale dell’Associazione è pro tempore presso la residenza del suo Presidente in carica. L’Associazione Club del Levriero è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determinazioni, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI.

ART. 2
L’Associazione Club del Levriero agisce senza perseguire fini di lucro ed ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo delle razze levriere nelle sue varietà, nonchè le razze di tipo primitivo ammesse alle prove di lavoro per levrieri, svolgendo anche incarichi di ricerca e di verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l’Associazione Club del Levriero fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obbiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti. Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione propaganda la divulgazione delle razze levriere ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti; inoltre organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’ENCI, con le Associazioni cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o Associazioni specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’ENCI, nel quadro e con la disciplina da questo stabilite. L’Associazione può costituire, se ritenute opportune, delegazioni periferiche e/o sezioni di razza, di lavoro, allo scopo di una diffusione capillare in campo nazionale e per la massima valorizzazione delle razze tutelate. La loro costituzione ed attuazione è di competenza del Consiglio Direttivo in virtù di un regolamento interno dell’Associazione.

ART. 3

L’Associazione Club del Levriero riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI, nonché dal Regolamento di attuazione del medesimo. L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;
- di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina ed all’organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall’ENCI.

SOCI

ART. 4
Possono essere soci del Club del Levriero tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse al miglioramento delle razze levriere la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

ART. 5
I soci si dividono in soci ordinari e soci onorari. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono parificati, salvo che ai soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

ART. 6
Le domande di ammissione a socio è proposta per iscritto ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

ART. 7
L’Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all’Associazione dai soci. La quota annualmente versata ai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi. L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

ART. 8
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art.7;
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Chi per qualsiasi causa cessa la qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

ART. 9
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa per l’anno in corso. Tutti i soci maggiorenni della Associazione specializzata, in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso, dispongono del diritto di voto per la approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della società stessa.

ORGANI SOCIALI

ART. 10
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 11
L’Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento delle quota associativa per l’anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Non è ammesso il voto per posta.

ART. 12
L’Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’Assemblea Generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

ART. 13
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, in Italia, in luogo di facile accesso individuato dal Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio dei Revisori o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Le convocazioni sono annunciate dal Presidente mediante pubblicazione dell’avviso sul sito internet del Club e/o con invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. L’utilizzo della posta elettronica per l’invio è consentito nei confronti di quei soci che abbiano precedentemente comunicato alla segreteria il proprio indirizzo di recapito. Nel caso il messaggio di posta elettronica risulti non consegnato, il socio dovrà essere tempestivamente avvisato tramite posta ordinaria. Negli inviti debbono essere indicati la data e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori, in seconda convocazione trascorsa almeno un’ora dalla prima, questa è valida con qualsiasi numero di soci. I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

ART. 14
L’Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell’Associazione;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
d) sulle modifiche dello statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste nell’art.4;
f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale. Spetta inoltre all’Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Revisori effettivi e supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15
Il Consiglio Direttivo è composto da sette consiglieri. Sei di essi sono eletti dall’Assemblea generale fra i soci, durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Uno è ed nominato dall’ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste i sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri elettivi, questi verranno sostituiti dall’Assemblea alla sua prima convocazione ordinaria. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, contestualmente più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione dell’Associazione, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni; costituisce, qualora lo ritenga opportuno, delegazioni periferiche e/o sezioni di razza e di lavoro.

ART. 17
Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente e di un VicePresidente dell’Associazione,  di un Segretario ed eventualmente del Comitato Tecnico e di un Tesoriere. Il Presidente ed il VicePresidente devono essere eletti fra i consiglieri; il Segretario ed il Tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

ART. 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Revisori. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal VicePresidente o, qualora questo mancasse, dal consigliere più anziano d’età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. I consiglieri possono partecipare alle riunioni anche tramite sistemi di audio e/o videoconferenza. In tal caso il Presidente dovrà constatare l’effettiva presenza ed identità dei partecipanti da sede remota ed assicurare che non vi siano limitazioni alla loro facoltà di comprensione e di intervento sui temi in discussione. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritto dai consiglieri devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Le modalità attuative di tali forme di decisione saranno definite da un apposito regolamento redatto a cura del Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE

ART. 19
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, provvede, per quanto si addica, alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal VicePresidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

ART. 20
Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) dai beni mobili ed immobili; b) dalle somme accantonate; c) da qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto a titolo legittimo. Le entrate dell’Associazione sono costituite: a) dalle quote annuali versate dai soci; b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone; c) dalle attività di gestione; d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo legittimo. In caso di scioglimento della società il patrimonio dovrà essere destinato a finalità di utilità generale.

ART. 21
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea generale dei soci, con l’approvazione del rendiconto, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il rendiconto consuntivo approvato dall’Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’ENCI. Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti, neanche indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 22
Il controllo contabile è affidato al Collegio dei Revisori composto di tre elementi eletti dall’Assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina del Revisore supplente. I Revisori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI, COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 23
Ogni socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI, il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e della correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione Club del Levriero nonché alle Commissioni di Disciplina dell’ENCI. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere.  Essi durano in carica tre anni solari. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo venisse a mancare per ragioni diverse, sarà sostituito dal membro supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie controdeduzioni dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio Direttivo procede all’attuazione del lodo emesso dai Probiviri. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell’Associazione sono i seguenti: censura; sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in merito. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione Club del Levriero sono appellabili avanti alla Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI. L’Associazione Club del Levriero ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.

SCIOGLIMENTO

ART.24
La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore delle associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.

ART.25
Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.

VARIE

ART. 26
Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea generale dei soci, entra immediatamente in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea generale se non dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto in Assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da un’Assemblea generale che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

ART. 27
Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.